IRDCEC
Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Statuto
1) Costituzione e denominazione
A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "FONDAZIONE ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI", in breve "ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI" o "ISTITUTO DI RICERCA".
2) Sede Legale
La Fondazione ha sede legale in Roma, presso l'indirizzo fissato dal Consiglio Superiore. Il Consiglio Superiore potrà istituire sedi staccate, determinandone il funzionamento ed i rapporti con la sede centrale.
3) Oggetto
La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica e non confessionale. Essa ha per scopo la valorizzazione della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, come configurata dall'Ordinamento professionale. Tale scopo sarà realizzato attraverso il costante aggiornamento e perfezionamento tecnico-scientifico e culturale degli scritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'individuazione di specializzazioni all'interno della professione, la formazione degli aspiranti dottori commercialisti e degli aspiranti esperti contabili e quindi, in generale, mediante la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta allo studio ed approfondimento, a livello scientifico e tecnico-applicativo, delle materie che costituiscono attualmente, o che potranno costituire in futuro, oggetto della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nonché delle materie complementari o comunque attinenti alla stessa. In particolare la Fondazione potrà:
- svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- istituire corsi e scuole di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile , anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali scritte, audiovisive o per via telematica;
- sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi nelle materie di competenza dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- promuovere, finanziare o patrocinare manifestazioni culturali in genere nel campo delle materie di competenza dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate;
- istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche, aziendali, commerciali, giuridiche e matematico-statistiche; le borse di studio saranno assegnate a persone meritevoli, tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici, accademici e professionali posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, condizione economica, il tutto secondo i regolamenti di volta in volta predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dal Consiglio Superiore.
Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto; essa potrà altresì coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione, nonché partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità similari alle proprie.
4) Entrate
Le entrate della Fondazione sono costituite da:
- redditi derivanti dal patrimonio;
- quote e contributi dei Benemeriti ed altri sovventori;
- eventuali contribuzioni e sussidi dello Stato o di altri enti;
- liberalità, lasciti, erogazioni e contributi da chiunque disposti;
- ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza od entrata comunque conseguiti.
5) Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di cui essa è titolare e da ogni altro diritto o rapporto ad essa facenti capo. I contributi, i lasciti e le donazioni, che la Fondazione avesse a conseguire per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e destinati al fine determinato dalla donazione; le rendite derivanti da essi dovranno essere utilizzate in conformità della destinazione fissata dal testatore o donante.
6) Albo dei Benemeriti
Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti, nel quale vengono iscritti gli enti pubblici e privati, le Società e le persone fisiche che abbiano contribuito concretamente e in modo rilevante al perseguimento dei fini statutari. L'Albo dei Benemeriti è formato per la prima volta nell'atto costitutivo; successivamente il Congresso provvede alle nuove iscrizioni e alle cancellazioni.
7) Organi
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio Superiore;
- il Presidente;
- il Comitato Direttivo;
- il Segretario Generale;
- il Congresso;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Scientifico.
Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi della Fondazione, eccezion fatta:
-
per la partecipazione al Congresso, secondo quanto disposto dall'art. 15;
-
per i Benemeriti, ciascuno dei quali può far parte di uno degli organi in precedenza indicati oltreché del Congresso;
-
per la collocazione del Presidente nel Consiglio Superiore e del Segretario Generale nel Comitato Direttivo. I componenti del Consiglio Superiore, del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili. Se durante il periodo del mandato i rappresentanti (diversi dai presidenti pro tempore) delle associazioni di categoria e delle Casse Nazionali nel Congresso, cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, i soggetti preposti alla loro nomina provvedono alla sostituzione; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza degli altri componenti.
8) Consiglio Superiore - Composizione - Presidente
Il Consiglio Superiore è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito indicato anche come C.N.D.C.E.C.) oltre che da altri quattro componenti scelti dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, preferibilmente fra i componenti del C.N.D.C.E.C. o fra gli iscritti nell'Albo dei Benemeriti. Il venir meno, per qualsiasi causa, della qualità di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario o di componente del C.N.D.C.E.C. nonché dell'iscrizione nell'Albo dei Benemeriti comporta l'immediata, automatica decadenza dalla carica di componente del Consiglio Superiore della Fondazione, senza ulteriori formalità di accertamento o di comunicazione. Il Consiglio Superiore resta in carica fino alla scadenza del mandato del C.N.D.C.E.C..
Tutti i componenti del Consiglio Superiore scelti dal C.N.D.C.E.C. decadono qualora anche uno solo di essi, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica medesima. In tale ipotesi il C.N.D.C.E.C. provvede tempestivamente alla sostituzione dei componenti decaduti, che rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo come sopra definita.
Il Presidente del C.N.D.C.E.C. è anche il Presidente del Consiglio Superiore e quindi, Presidente della Fondazione.
La carica di Presidente, Vice Presidente e di Segretario del Consiglio Superiore sono gratuite. Con delibera assunta con il voto favorevole del Presidente e del Segretario, il Consiglio Superiore può assegnare un compenso ai suoi componenti che non siano anche membri del C.N.D.C.E.C.. A tutti i componenti del Consiglio Superiore spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate.
9) Funzioni del Consiglio Superiore
Al Consiglio Superiore è attribuita la funzione di indirizzo e di supervisione su tutta l'attività della Fondazione. In particolare il Consiglio Superiore:
- stabilisce le linee guida per l'attività della Fondazione su base annuale (anche con periodicità diversa dall'anno solare) o pluriennale;
- impartisce i conseguenti indirizzi al Comitato Direttivo e supervisiona la loro attuazione;
- approva eventuali regolamenti, di sua iniziativa o su proposta del Comitato Direttivo; detti regolamenti, se non contrastano con norme inderogabili o con il presente Statuto, vincolano la Fondazione e tutti i suoi organi;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico, potendo altresì scegliere tra costoro il Coordinatore dello stesso Comitato;
- nomina il Segretario Generale e gli altri componenti il Comitato Direttivo secondo le previsioni dell'art. 11;
- adempie a ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.
Il Consiglio Superiore può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, ad uno o più dei suoi membri, tranne quelli di nomina, di fissazione dell'indirizzo della sede nella città di Roma e quelli relativi all'approvazione dei regolamenti..
10) Riunioni del Consiglio Superiore
Le riunioni del Consiglio Superiore sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax spedito almeno due giorni prima di quello per il quale è fissata la riunione. Anche in assenza delle predette formalità di convocazione il Consiglio Superiore è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti. Il Consiglio Superiore delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando si verifichi una parità di voti avrà prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi del precedente art. 9. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Superiore, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Superiore verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro; tali verbali saranno sottoscritti dal Segretario e dal Presidente della riunione.
A discrezione del Presidente alle riunioni del Consiglio Superiore possono essere invitati i componenti del Comitato Direttivo e quelli effettivi del Collegio dei Revisori.
E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Superiore con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, a cura del Consiglio Superiore, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
11) Comitato Direttivo - Composizione
I componenti il Comitato Direttivo, preferibilmente scelti tra gli iscritti nella sezione "A" di in un albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sono in numero dispari compreso fra tre e sette; essi, per capacità scientifica e professionale, devono essere in grado di contribuire fattivamente al perseguimento dei fini della Fondazione. La scelta del numero e la nomina dei componenti il Comitato Direttivo - ivi incluso il Segretario Generale - hanno luogo per la prima volta nell'atto costitutivo. Successivamente il numero dei componenti rimane invariato fino a diversa delibera del Congresso.
Alla scadenza di ogni mandato i componenti il Comitato Direttivo - nel numero determinato ai sensi dei precedenti periodi del presente articolo - vengono nominati nel modo che segue:
- la maggioranza (due, tre, o quattro, incluso il Segretario Generale), a seconda che il Comitato Direttivo debba essere composto rispettivamente da tre, cinque, sette membri) da parte del Consiglio Superiore;
- la restante parte dal Congresso.
Il Comitato Direttivo resta in carica fino alla approvazione del conto consuntivo dell'esercizio in cui scade il mandato del C.N.D.C.E.C..
Il Consiglio Superiore può assegnare un compenso ai componenti del Comitato Direttivo, anche differenziato in ragione di particolari responsabilità assunte, funzioni svolte, lavori eseguiti o specifici risultati conseguiti. A tutti i componenti del Comitato Direttivo spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate.
12) Comitato Direttivo - Funzioni e Poteri
Il Comitato Direttivo dà attuazione agli indirizzi indicati dal Consiglio Superiore e persegue, con i mezzi ritenuti più idonei, i fini della Fondazione, organizzando e dirigendo l'attività culturale e la gestione della Fondazione medesima. A tali fini al Comitato Direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. A mero titolo esemplificativo, il Comitato Direttivo può:
- affidare a collaboratori esterni ed interni incarichi per studi, ricerche, convegni, corsi, preparazione di testi e pubblicazioni, ed in genere realizzare ogni attività culturale-formativa rientrante nell'oggetto della Fondazione;
- nominare commissioni o gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, per le materie rientranti nell'oggetto della Fondazione e per l'organizzazione della Fondazione stessa;
- assumere e licenziare il personale dipendente, determinandone l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico;
- deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- decidere sugli investimenti del patrimonio e sull'impiego di ogni altro bene, diritto o utilità pervenuti alla Fondazione;
- predisporre regolamenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Superiore;
- deliberare sulla stipula di contratti ed in generale sull'attività negoziale ritenuta utile al perseguimento dei fini della Fondazione;
- accendere ed estinguere conti correnti postali e bancari ed attivare carte di credito e di debito;
- deliberare il rilascio di procure speciali e la nomina di avvocati, difensori e consulenti tecnici, procuratori alle liti.
Per le dismissioni patrimoniali di importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) e la stipula di eventuali convenzioni con Università ed enti pubblici, il Comitato Direttivo deve tuttavia chiedere il nulla osta del Consiglio Superiore. Il Comitato Direttivo può, con propria delibera, delegare funzioni o compiti al Segretario Generale ovvero ad uno o più dei suoi componenti, attribuendo eventualmente anche il potere di firma. Sulla base degli indirizzi indicati dal Consiglio Superiore, il Comitato Direttivo formula i programmi esecutivi per le varie attività della Fondazione; per ogni iniziativa viene di regola individuato un responsabile, che ne segue l'esecuzione e riferisce al Comitato Direttivo sull'andamento dei lavori.
13) Comitato Direttivo - Riunioni
Il Comitato Direttivo si riunisce, anche su convocazione verbale o telefonica, almeno ogni mese escluso agosto ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Segretario Generale, ovvero ne facciano richiesta altri due componenti. In assenza delle formalità di convocazione il Comitato Direttivo è validamente costituito se sono presenti tutti i suoi componenti. Le riunioni, in linea di principio, devono essere fissate in modo da rendere possibile la partecipazione al maggior numero dei componenti il Comitato Direttivo. Le riunioni sono presiedute dal Segretario Generale o, in sua assenza, da un componente all'uopo designato di volta in volta dal Comitato stesso. Alle riunioni del Comitato Direttivo che abbiano per oggetto l'attività scientifica della Fondazione possono essere invitati a partecipare il Coordinatore o altro componente il Comitato Scientifico. Delle riunioni è succinto verbale sottoscritto dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce ai sensi del presente articolo e da altro componente, delegato alla verbalizzazione dalla maggioranza dei presenti; il verbale è trascritto su apposito libro, da conservare agli atti della Fondazione. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di urgenza il Segretario Generale adotta i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, salva la ratifica da parte del Comitato stesso nella sua prima riunione successiva.
Il Collegio dei Revisori è invitato a partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo.
E' possibile tenere le riunioni del Comitato Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, a cura del Comitato Direttivo, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
14) Segretario Generale
Il Segretario Generale presiede il Comitato Direttivo e dirige l'attività della Fondazione, nei modi e nei limiti stabiliti dallo stesso Comitato Direttivo, tenuto conto degli indirizzi indicati dal Consiglio Superiore.
15) Congresso - Composizione
Il Congresso è composto da:
- tutti i componenti il Consiglio Superiore;
- tutti i componenti il Comitato Scientifico;
- tutti i soggetti iscritti nell'albo dei Benemeriti;
- il presidente pro tempore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti o, in sua sostituzione, un altro dottore commercialista designato dal Consiglio di Amministrazione della medesima Cassa;
- il presidente pro tempore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali o, in sua sostituzione, un altro componente designato dal Consiglio di Amministrazione della medesima Cassa;
- i presidenti pro tempore delle associazioni di categoria degli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili maggiormente rappresentative su base nazionale; in sostituzione del presidente, l'organo direttivo nazionale di ciascuna delle predette associazioni può designare - quale componente del Congresso - un altro iscritto in un albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative è effettuata ad insindacabile giudizio del Consiglio Superiore della Fondazione.
Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Superiore sono anche Presidente e Vice Presidente del Congresso e della Fondazione.
16) Congresso - Funzioni
Il Congresso:
- approva il conto consuntivo e la nota integrativa dell'anno solare precedente - entro il 30 giugno di ogni anno - ed il conto preventivo. Il conto consuntivo e la nota integrativa, nonché il conto preventivo, predisposti dal Comitato Direttivo, devono essere consegnati al Collegio dei Revisori almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la loro approvazione da parte del Congresso;
- ascoltata, nella stessa sede, la relazione del Presidente - che illustra l'attività svolta nell'anno precedente, i fatti salienti verificatisi nei primi mesi dell'anno in corso e le prospettive future - può formulare raccomandazioni;
- delibera le modifiche del presente Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo dei suoi componenti;
- può variare, con le maggioranze di cui all'art. 17, il numero dei componenti il Comitato Direttivo, purché entro i limiti indicati nell'art. 11;
- nomina, alla scadenza di ogni mandato, i componenti del Comitato Direttivo secondo le previsioni dell'art. 11. È ammesso il voto per delega, fermo restando che nessuno può essere portatore di più di cinque deleghe. Ciascuno dei Benemeriti presenti in proprio o per delega esprime per iscritto un numero di preferenze differenti pari al massimo al numero dei soggetti da nominare. Al termine il Presidente della Fondazione forma la graduatoria e proclama eletti coloro i quali hanno riportato il maggior numero di preferenze. Se alcuno fra costoro non accetta la nomina, viene chiamato il successivo nell'ordine di graduatoria, a condizione che abbia riportato almeno due preferenze. Delle operazioni di voto così esplicatesi è succinto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal più anziano di età fra i votanti;
- nomina il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
- nomina i liquidatori;
- adempie a ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.
17) Congresso - Riunioni
Le riunioni del Congresso sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta o inoltrato per telegramma o fax almeno dieci giorni prima della data della riunione. L'avviso deve essere inviato anche ai componenti il Comitato Direttivo ed il Collegio dei Probiviri, nonché ai Revisori effettivi. Anche in assenza delle predette formalità di convocazione, il Congresso è validamente costituito se sono presenti tutti i suoi componenti, il Segretario Generale e almeno la metà degli altri componenti il Comitato Direttivo. Il Congresso è altresì convocato quando ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio Superiore, ovvero congiuntamente - e all'unanimità dei rispettivi componenti - il Comitato Direttivo ed il Collegio dei Probiviri. Ciascuno dei soggetti con diritto di voto può farsi rappresentare nel Congresso, ma la delega deve essere conferita per iscritto; nessuno può essere portatore di più di cinque deleghe. Il Congresso delibera validamente in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, più della metà dei suoi componenti in carica ed in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In ogni caso, chi è presente nella duplice veste di Benemerito e di componente altro organo della Fondazione (ai sensi dell'art. 7, punto II) deve essere computato una sola volta nel quorum costitutivo e/o deliberativo, e può comunque esprimere un solo voto nel Congresso. Il Presidente convoca e presiede il Congresso. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Le riunioni e le deliberazioni del Congresso vengono fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro; la funzione di segretario verbalizzante spetta ad un componente il Comitato Direttivo, o in mancanza ad altro componente il Congresso, designati a maggioranza dei presenti alla riunione o da un Notaio. Ogni verbale è sottoscritto dal Segretario della riunione e da chi la presiede.
18) Rappresentanza della Fondazione
Il Segretario Generale ha la legale rappresentanza e la firma della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza e la firma della Fondazione spettano altresì ai componenti il Comitato Direttivo eventualmente delegati dallo stesso Comitato ai sensi dell'art. 12, nei limiti dei poteri delegati e con le modalità indicate nella relativa delibera. La rappresentanza onoraria della Fondazione spetta anche al Presidente, o ad altro componente gli organi della Fondazione da lui designato.
19) Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Congresso - che sceglie fra costoro il Presidente del Collegio - fra i revisori contabili iscritti nella sezione "A" di un albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. I Revisori possono partecipare alle riunioni di tutti gli altri organi e possono effettuare, anche individualmente, controlli sulla contabilità della Fondazione; il Collegio predispone annualmente una dettagliata relazione sul conto consuntivo e la nota integrativa ed un parere sul conto preventivo, da depositare presso la sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Congresso. Il primo Collegio dei Revisori è nominato nell'atto costitutivo della Fondazione.
Il Collegio dei Revisori resta in carica fino alla approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in cui scade il mandato del C.N.D.C.E.C..
Il Consiglio Superiore può assegnare un compenso ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori, a cui spetta comunque il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate.
E' possibile tenere le riunioni del Collegio dei Revisori con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, a cura del Collegio dei Revisori, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
20) Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre o cinque membri, nominati dal Congresso fra i soggetti di notoria probità e professionalità, i quali si siano distinti per l'apporto fornito alla crescita sociale e culturale della categoria dei dottori commercialisti. Il Collegio dei Probiviri:
- esperisce un tentativo di amichevole composizione ogni qual volta sorgano contrasti tra i vari organi della Fondazione o fra i soggetti che fanno parte dello stesso organo collegiale;
- fornisce, se richiesto, pareri non vincolanti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Statuto;
- segnala al Consiglio Superiore le istanze provenienti dalla categoria dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dalle libere professioni in generale.
Il primo Collegio dei Probiviri è nominato nell'atto costitutivo della Fondazione.
Il Collegio dei Probiviri resta in carica fino alla scadenza del mandato del C.N.D.C.E.C..
21) Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da tre a venti membri - incluso il Coordinatore - nominati dal Consiglio Superiore fra i soggetti che si siano distinti in ambito nazionale o internazionale per aver svolto attività di alto valore scientifico o professionale nelle materie di competenza del dottore commercialista. Il Comitato Scientifico così nominato non ha scadenza; tuttavia il Consiglio Superiore può mutare liberamente la composizione dello stesso Comitato Scientifico, nonché, entro i limiti in precedenza indicati, il numero dei suoi componenti; tali facoltà non possono essere esercitate nei sessanta giorni che precedono l'approvazione, da parte del Congresso, del conto consuntivo annuale e del conto preventivo. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive, a richiesta del Consiglio Superiore o del Comitato Direttivo, in materia culturale e tecnico-scientifica ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione. Il Comitato può articolarsi in gruppi e commissioni che possono operare disgiuntamente, ma in modo coordinato. Il Coordinatore del Comitato Scientifico, se non è indicato dal Consiglio Superiore, viene prescelto dallo stesso Comitato Scientifico nel proprio seno. Il Comitato, informandone il Segretario Generale, può affidare incarichi o programmi di lavoro a uno o più componenti, i quali riferiranno periodicamente sull'andamento dei lavori e sui risultati conseguiti. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare il Segretario Generale o persona da questi designata, o altri invitati dal Comitato Scientifico.
22) Rimborsi spese e compensi
Fatte salve le espresse deroghe contenute nel presente Statuto, ogni carica relativa a tutti gli Organi della Fondazione è gratuita.
E' fatto comunque salvo il diritto dei componenti degli organi al puro rimborso delle spese sostenute - e documentate - per l'esercizio delle loro funzioni.
23) Liquidazione
Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Congresso nomina uno o più liquidatori. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è destinato all'assegnazione di borse di studio secondo le determinazioni del C.N.D.C.E.C..
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